Di seguito le
informazioni relative alla legge n.675 del 31 dicembre
1996:
Questa
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relazione alle disposizioni legislative italiane in materia di
regolamentazione della privacy, normativa prevista dalla legge 675/96,
rende noto ai propri utenti/clienti che i servizi resi da L'Aquilone
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LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N.
675
TUTELA DELLE PERSONE E DI
ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(Testo aggiornato alle correzioni apportate
con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 25
luglio 1997)
Art.
13. (Diritti dell'interessato)
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui allarticolo 31, comma1, lettera
a l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;b) di essere
informato su quanto indicato allarticolo 7, comma4, lettere a), b) ,
h) c) di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni; 2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati; 4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 31. (Compiti del
Garante)
1. Il Garante ha il compito
di: a) istituire e tenere un
registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
Art. 7.
(Notificazione)
omissis..
4. La notificazione
contiene: a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare; b) le finalità e modalità
del trattamento; h) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
Art. 33. (Ufficio del
Garante)
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui allarticolo 29
commi da 1 a 5 secondo
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo,
il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
Art. 29.
(Tutela)
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che
siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al
titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a
cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco
in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di
una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale
decisione.
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